Art. 5
La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento.
L’Italia è uno Stato unitario, una comunità di persone che parlano la stessa lingua e hanno un patrimonio storico e culturale comune.
Stato unitario non significa Stato centralizzato, come era quello fascista, in cui tutte le decisioni venivano prese a Roma.
La Costituzione, anzi, afferma due diversi principi: il decentramento, in base al quale l’amministrazione statale deve prevedere anche uffici e servizi dislocati sul territorio, e l’autonomia, per cui esistono enti pubblici, diversi dallo Stato, che amministrano parti del Paese, rappresentando le comunità che vi abitano (Comuni, Province, Regioni: si vedano gli artt. 114 e ss.).
Il commento all’articolo è tratto dal libro “Una lettura guidata della Carta costituzionale”, a cura di Alessandro Basilico con la collaborazione di Gherardo Colombo, progettato e pubblicato dalla Fondazione Roberto Franceschi Onlus per le scuole e la cittadinanza.