Art. 3
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Tutte le persone hanno pari dignità sociale: la Costituzione riconosce valore a tutti e a ciascuno, semplicemente per il fatto che siamo esseri umani, a prescindere dunque dalle caratteristiche particolari e dalle scelte dei singoli, non possono esserci persone di serie A e persone di serie B. Si tratta di una norma volta a evitare che in futuro si ripresentino situazioni simili a quelle vissute nel regime fascista, nel quale furono crudelmente perseguitati gli ebrei e altre minoranze.
Per questo motivo la Costituzione vieta le leggi che fanno distinzioni arbitrarie tra le persone. In particolare non si può prevedere una diversità di trattamento sulla base del sesso, della lingua, dell’etnia, della religione, delle opinioni politiche e delle condizioni personali e sociali, a meno che ci sia un valido motivo (principio di eguaglianza formale).
Inoltre la Costituzione prende atto del fatto che, anche se le persone sono eguali di fronte alla legge, non lo sono nella società, perché alcune si trovano in condizioni meno favorevoli e devono superare ostacoli più grandi per cercare di realizzare la propria felicità. Per questo si chiede a tutti (quando la Costituzione parla di «Repubblica» e non di «Stato» solitamente si rivolge a tutti i cittadini e non solo ai pubblici poteri) di contribuire a eliminare questi ostacoli, dando anche alle persone meno fortunate un’effettiva libertà di scelta (principio di eguaglianza sostanziale). Per esempio, tutti devono poter ottenere le cure necessarie alla loro salute o, se ne hanno le capacità, poter studiare all’Università, anche se non possono pagare l’intervento del medico o la retta.

L’articolo parla di pari dignità sociale dei «cittadini» e sembra escludere gli stranieri.
Una legge che preveda un abbonamento gratuito ai trasporti pubblici per gli invalidi, ma solo se italiani, è contraria alla Costituzione?

Si veda la sent. Corte cost. 432/2005:
Distinguere, ai fini della applicabilità della misura in questione, cittadini italiani da cittadini di paesi stranieri – comunitari o extracomunitari – ovvero apolidi, finisce dunque per introdurre nel tessuto normativo elementi di distinzione del tutto arbitrari, non essendovi alcuna ragionevole correlabilità tra quella condizione positiva di ammissibilità al beneficio (la cittadinanza
italiana, appunto) e gli altri peculiari requisiti (invalidità al 100% e residenza) che ne condizionano il riconoscimento e ne definiscono la ratio e la funzione.

Una lettura guidata della Carta costituzionale - copertina della terza edizione (2018)Il commento all’articolo è tratto dal libro “Una lettura guidata della Carta costituzionale”, a cura di Alessandro Basilico con la collaborazione di Gherardo Colombo, progettato e pubblicato dalla Fondazione Roberto Franceschi Onlus per le scuole e la cittadinanza.

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Leggi in anteprima il commento ai primi 12 articoli della Carta costituzionale: art. 1 | art. 2 | art. 3 | art. 4 | art. 5 | art. 6 | art. 7 | art. 8 | art. 9 | art. 10 | art. 11 | art. 12.

Video realizzato dall’ITAS Natta di Milano