Art. 11
L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

La guerra terrificante da cui l’Italia era appena uscita fece sorgere la ferma volontà di evitare che potessero ripetersi orrori simili: da qui deriva il verbo «ripudia», in cui si condensano lo sdegno e il rifiuto per un’aggressione contro altri popoli. D’altra parte, riconoscere a tutti «pari dignità» non può che comportare il rifiuto della violenza contro altri esseri umani.
Per realizzare un mondo di pace, la Costituzione esorta a stringere accordi e costituire organizzazioni con altri Paesi (per esempio, l’ONU e l’Unione europea: si vedano il Preambolo della Carta istitutiva dell’ONU e l’art. 3 del Trattato sull’UE), anche se ciò significa accettare che certe decisioni non siano più prese dall’Italia in totale autonomia, ma debbano essere concordate con altri Stati (si veda l’art. 4 del Trattato sul funzionamento dell’UE).

Respingere o affondare le navi cariche di migranti che attraversano il Mediterraneo cercando di arrivare in Italia è compatibile con l’art. 11?

Una lettura guidata della Carta costituzionale - copertina della terza edizione (2018)Il commento all’articolo è tratto dal libro “Una lettura guidata della Carta costituzionale”, a cura di Alessandro Basilico con la collaborazione di Gherardo Colombo, progettato e pubblicato dalla Fondazione Roberto Franceschi Onlus per le scuole e la cittadinanza.

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Leggi in anteprima il commento ai primi 12 articoli della Carta costituzionale: art. 1 | art. 2 | art. 3 | art. 4 | art. 5 | art. 6 | art. 7 | art. 8 | art. 9 | art. 10 | art. 11 | art. 12.

Video realizzato dall’ITIS Molinari di Milano