Quando la gelosia uccide
Lo scandalo del delitto d'onore, eredità terribile dei classici
Nessuno poteva dirlo meglio di Giuseppe Pontiggia. Oggi il peggior nemico dei
classici è un nemico che non li affronta, ma li ignora: la programmazione
scolastica. Un nuovo nemico che «delude, amareggia, scoraggia per la sua
stupidità. Dilapidare — noi che ne saremmo i beneficiari diretti — l'eredità
classica, è una ignominia e uno spreco che nessuna nazione consapevole si
permetterebbe». Da allora, le cose sono precipitate, e una scuola appiattita
sul presente ha reso ancor più forte la necessità di ripetere che la prima
funzione della scuola è quella di formare cittadini dotati di ragione e di
coscienza critica: che i classici, appunto, aiutano in primo luogo a costruire.
Non perché, beninteso, essi siano depositari di valori superiori, eterni e
immutabili, come un tempo si diceva. Ci sono aspetti della loro cultura oggi
inaccettabili: l'idea che la schiavitù fosse naturale, ad esempio, o che la ragione
delle donne fosse diversa e inferiore. Ma per noi è essenziale conoscere anche
questi aspetti. Al di là delle rotture e le discontinuità che hanno segnato i
millenni che ci separano, infatti, alcuni di essi sono arrivati sino a noi,
insieme ad alcune delle regole giuridiche a questi ispirate. Tra le quali (non
potendo ovviamente occuparci di tutte) ce n'è una sulla quale oggi vale la pena
riflettere: la regola che garantiva pene irrisorie a chi commetteva un
«omicidio per causa d'onore», cancellata dal nostro codice penale solo nel
1981, dopo aver superato resistenze che solo il suo antichissimo radicamento
riesce a spiegare.
La giustificazione della causa d'onore nasce in Grecia. Più precisamente nella
prima legge ateniese, che nel 621-620
a.C. segnò la fine della cultura della vendetta, sino a
quel momento considerata l'unico modo per difendere l'onore. A partire da quel
momento l'omicidio divenne un reato punito con pene irrogate da tribunali
appositamente istituiti: morte per l'omicidio volontario, esilio per quello
involontario. Ma nel fare questo la legge stabilì un'eccezione: chi sorprendeva
in casa propria un uomo che intratteneva rapporti sessuali con la propria
moglie, madre, figlia, sorella o concubina non veniva punito. Il suo omicidio
infatti era «dikaios», vale a dire legittimo. Rimasta in vigore per tutto il
corso della storia greca, la regola ispirò Augusto, che nel 18 d.C. concesse al
padre l'impunità per l'uccisione della figlia e del suo amante sorpresi in
flagrante in casa propria o del genero, e al marito, in determinate
circostanze, per l'uccisione dell'amante (uccidere la figlia, anche se sposata,
spettava solo al padre). L'impunità concessa da Augusto era dunque meno estesa
di quella prevista da Draconte, ma nei secoli dell'impero si ampliò molto
sensibilmente. Solo nel 556 Giustiniano cercò di limitare le uccisioni, con una
regola sulla quale vale la pena soffermarsi: per uccidere impunemente i mariti
dovevano preventivamente inviare all'amante tre diffide scritte. Una regola
molto discussa, specchio ed esempio di una lunga, veramente lunghissima durata
delle mentalità. Per secoli, infatti, la regola delle tre diffide, sempre in
vigore, venne osteggiata suscitando crudeli ironie. Quando, nell'XI secolo, il
diritto romano ricominciò a essere studiato nelle università, i giuristi si
divertivano redigendo dei formulari quali ad esempio (riportato da Giovanni
Nevizzano d'Asti tra XV e XVI secolo), quello che così suonava: «Io, Martino di
Cornigliano in questi scritti denunzio te, Tristano de Bravi, perché ti
sospetto di commettere adulterio con mia moglie. Astieniti dunque
dall'incontrarti con lei e dal parlare con lei. Se lo farai, io dichiaro in
questi scritti che userò contro di te del rimedio concesso dal diritto...».
Superfluo notare lo sbeffeggio del marito, il cui nome, Martinus de
Cornigliano, è una dotta attestazione dell'antichità di due termini che tornano
con frequenza non solo nel linguaggio popolare, ma nelle successive opere della
giurisprudenza: «cornua» e «cornutus». Ma proseguiamo: sul finire del XVI
secolo (1583), Giulio Claro Alessandrino scrive che i mariti non osavano
denunciare la moglie adultera «per non incorrere nell'infamia perpetua che
ricade su di loro a causa di una malvagia consuetudine»: i giudici infatti — scrive
Felino Sandeo — deridevano chi proponeva un'accusa di adulterio, al punto che
per i mariti saggi era meglio «tenersi le corna ("cornua") nel
petto». Oppure uccidere, con margini di impunità sempre più ampi. Il Senato
milanese, ad esempio (sentenza 26 aprile 1588) stabilì che l'onore del marito
era offeso dal semplice fatto che si potesse pensare che egli era «cornutus», e
successive sentenze dichiararono che era suo dovere uccidere la moglie adultera
e il complice. E così, rafforzata dal consenso costante della giurisprudenza,
l'idea che l'onore familiare fosse legato al comportamento sessuale femminile
superò anche il secolo dei Lumi. Neppure la critica illuminista, infatti, mise
in discussione la causa d'onore che, nel 1810, arrivò nel primo codice penale
francese come causa di totale esclusione della pena.
Diverse le previsioni delle legislazioni italiane, per le quali la causa
d'onore non escludeva totalmente la pena, si limitava a limitarla. Ma allo
stesso tempo estesero l'attenuante alla moglie che uccideva il marito traditore
e alla madre e alla sorella che uccidevano figlia o sorella, anche se non
sposata. E da questi codici la regola giunse al primo codice unitario
(Zanardelli, 1890), e nel 1930, pressoché invariata, al codice Rocco, che non
richiedeva più che gli amanti fossero sorpresi in casa e in flagranza. Bastava
che l'assassino agisse «nell'atto in cui scopriva» la relazione illegittima.
Così che la «causa d'onore» veniva concessa, ad esempio, a chi aveva scoperto
la relazione aprendo una lettera o ascoltando una telefonata. Le innovazioni
introdotte dai codici italiani, dunque, erano state notevoli. Ma i custodi
dell'onore familiare erano sempre gli uomini: l'estensione del beneficio era
stata concessa alla moglie in considerazione dei suoi «sentimenti di affetto»,
e a madri e sorelle perché il comportamento sessuale illecito di un'altra donna
della famiglia metteva in discussione la loro onestà. Per vedere cancellato
questo articolo, lo abbiamo detto, si è dovuto attendere il 1981. Ma non sono
mancate sentenze successive che hanno concesso a chi aveva ucciso per causa
d'onore l'attenuante di aver agito «per motivi di particolare valore morale o
sociale». E le cronache odierne, purtroppo, ci costringono a ricordare che
esistono ancora sacche nelle quali questa mentalità non è sparita. Una ragione
in più per studiare i classici: oltre che per i loro grandissimi lasciti, anche
per alcune imbarazzanti eredità, che ci aiutano, comunque, a orientarci in
questo difficile presente.
Corriere 27.6.12

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