Articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori
Dossier art.18 : il testo dell’art. 18 e del disegno di leggeFornero
L'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori afferma che il licenziamento è valido se avviene per giusta causa o giustificato motivo.
In assenza di questi presupposti, il giudice dichiara l'illegittimità dell'atto e ordina la reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro. In alternativa, il dipendente può accettare un'indennità pari a 15 mensilità dell'ultimo stipendio, o un'indennità crescente con l'anzianità di servizio.
Il lavoratore può presentare ricorso d'urgenza e ottenere la sospensione del provvedimento del datore fino alla conclusione del procedimento, della durata media di 3 anni.
Nelle aziende che hanno fino a 15 dipendenti, se il giudice dichiara illegittimo il licenziamento, il datore può scegliere se riassumere il dipendente o pagargli un risarcimento. Può quindi rifiutare l'ordine di riassunzione conseguente alla nullità del licenziamento. La differenza fra riassunzione e reintegrazione è che, nel primo caso, il dipendente perde l'anzianità di servizio e i diritti acquisiti col precedente contratto (tutela obbligatoria).
Statuto dei diritti dei lavoratori 14 maggio 1970
Art. 18. (Reintegrazione
nel posto di lavoro)
Ferme restando l'esperibilità
delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 15
luglio 1966, n. 604, il giudice con la sentenza con cui
dichiara inefficace il licenziamento ai sensi dell'articolo
2 della predetta legge o annulla il licenziamento
intimato senza giusta causa o giustificato motivo, ovvero ne dichiara la
nullità a norma della legge stessa, ordina al datore di lavoro,
imprenditore e non imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento,
filiale, ufficio o reparto autonomo nel
quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze più di
quindici prestatori di lavoro o più di cinque se trattasi di
imprenditore agricolo, di reintegrare il lavoratore nel posto di
lavoro. Tali disposizioni si applicano altresì
ai datori di lavoro, imprenditori e
non imprenditori, che nell'ambito dello stesso comune
occupano più di quindici dipendenti ed alle imprese agricole che nel
medesimo ambito territoriale occupano più di cinque
dipendenti, anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente
considerata, non raggiunge tali limiti, e in ogni
caso al datore di lavoro, imprenditore e non
imprenditore, che occupa alle sue dipendenze
più di sessanta prestatori di lavoro.
Ai fini del computo del numero dei prestatori di
lavoro di cui primo comma si tiene conto anche dei lavoratori assunti con
contratto di formazione e lavoro, dei lavoratori assunti con contratto a
tempo indeterminato parziale, per la quota di orario effettivamente svolto,
tenendo conto, a tale proposito, che
il computo delle unità lavorative fa
riferimento all'orario previsto dalla contrattazione collettiva del
settore. Non si computano il coniuge ed i parenti del datore di
lavoro entro il secondo grado in linea diretta e in linea collaterale.
Il computo dei limiti occupazionali di cui al secondo
comma non incide su norme o istituti che prevedono agevolazioni
finanziarie o creditizie.
Il giudice con la sentenza di cui al primo comma condanna il datore di
lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore
per il licenziamento di cui sia
stata accertata l'inefficacia o
l'invalidità stabilendo un'indennità commisurata alla retribuzione
globale di fatto dal giorno del
licenziamento sino a quello dell'effettiva
reintegrazione e al versamento dei
contributi assistenziali e previdenziali dal
momento del licenziamento al momento
dell'effettiva reintegrazione; in ogni caso la misura del
risarcimento non potrà essere inferiore a
cinque mensilità di retribuzione globale di fatto.
Fermo restando il diritto al risarcimento del
danno così come previsto al quarto comma, al prestatore di lavoro è data la
facoltà di chiedere al datore di lavoro in sostituzione della
reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità
pari a quindici mensilità di retribuzione globale di
fatto. Qualora il lavoratore entro trenta giorni dal
ricevimento dell'invito del datore di lavoro non abbia
ripreso servizio, nè abbia richiesto entro
trenta giorni dalla comunicazione del
deposito della sentenza
il pagamento dell'indennità di cui al presente
comma, il rapporto di lavoro si intende risolto allo spirare dei termini
predetti.
In ogni caso, la misura del
risarcimento non potrà essere inferiore a cinque
mensilità di retribuzione, determinata secondo i criteri di
cui all'articolo 2121 del codice civile. Il datore di
lavoro che non ottempera alla sentenza di cui al comma precedente è
tenuto inoltre a corrispondere al
lavoratore le retribuzioni dovutegli in virtù del rapporto di
lavoro dalla data della sentenza stessa fino a quella
della reintegrazione. Se il lavoratore entro trenta giorni
dal ricevimento dell'invito del datore di lavoro non abbia ripreso
servizio, il rapporto si intende risolto.
La sentenza pronunciata nel giudizio di cui
al primo comma è provvisoriamente esecutiva.
Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui
all'articolo 22, su istanza congiunta del lavoratore e del
sindacato cui questi aderisce o conferisca mandato, il giudice, in ogni
stato e grado del giudizio di merito, può
disporre con ordinanza, quando ritenga irrilevanti o insufficienti
gli elementi di prova forniti dal datore di lavoro, la reintegrazione del
lavoratore nel posto di lavoro.
L'ordinanza di cui al comma precedente può essere impugnata
con reclamo immediato al giudice medesimo
che l'ha pronunciata. Si applicano le disposizioni
dell'articolo 178, terzo, quarto, quinto e sesto comma del codice di procedura
civile.
L'ordinanza può essere revocata con la sentenza
che decide la causa.
Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui
all'articolo 22, il datore di lavoro che non ottempera
alla sentenza di cui al primo comma ovvero
all'ordinanza di cui al quarto comma, non
impugnata o confermata dal giudice che l'ha pronunciata, è
tenuto anche, per ogni giorno di ritardo, al pagamento a
favore del Fondo adeguamento pensioni di una somma pari all'importo della
retribuzione dovuta al lavoratore. (9) ((23))
--------------- AGGIORNAMENTO (9)
La L. 11 maggio 1990, n. 108 ha disposto (con l'art.
4, comma 1) che "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, le
disposizioni degli articoli 1 e 2
non trovano applicazione nei rapporti
disciplinati dalla legge 2 aprile 1958, n. 339. La disciplina di cui
all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato
dall'articolo 1 della presente legge, non trova
applicazione nei confronti dei datori di lavoro non
imprenditori che svolgono senza fini di lucro attività di natura
politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di
culto"; ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 2) che "Le
disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n.
300, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, e
dell'articolo 2 non si applicano nei confronti dei prestatori di
lavoro ultrasessantenni, in possesso dei requisiti
pensionistici, sempre che non abbiano optato per la prosecuzione del
rapporto di lavoro ai sensi dell'articolo 6 del
decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54. Sono fatte salve le disposizioni
dell'articolo 3 della presente legge e dell'articolo 9 della legge 15
luglio 1966, n. 604".
--------------- AGGIORNAMENTO (23)
Il D. L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con
modificazioni dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31, ha disposto (con l'art.
6, comma 2-bis) che "L'efficacia delle
disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n.
300, e successive modificazioni, nei confronti del
prestatore di lavoro nelle condizioni previste
dall'articolo 4, comma 2, della legge 11 maggio
1990, n. 108, è comunque prorogata fino al momento della decorrenza
del trattamento pensionistico di vecchiaia spettante al prestatore
medesimo".
La proposta del governo Monti
Articolo 10 del
disegno di legge delega sulla riforma del mercato del lavoro
(CdM 14.3.2002)
Articolo 10
(Delega al Governo in materia di altre misure temporanee e sperimentali a
sostegno della occupazione regolare, nonché incentivi alle assunzioni a tempo
indeterminato)
1. Ai fini di sostegno e incentivazione della occupazione regolare e delle assunzioni a tempo indeterminato, il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi per introdurre in via sperimentale, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni relative alle conseguenze sanzionatorie a carico del datore di lavoro in caso di licenziamento ingiustificato ai sensi della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, in deroga all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, prevedendo in alternativa il risarcimento alla reintegrazione, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) conferma dei divieti attualmente vigenti in materia di licenziamento discriminatorio a norma dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, licenziamento della lavoratrice in concomitanza con il suo matrimonio a norma degli articoli 1 e 2 della legge 9 gennaio 1963, n. 7, e licenziamento in caso di malattia o maternità a norma dell'articolo 2110 del codice civile;
b) applicazione in via sperimentale della disciplina per la durata di quattro anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, fatta salva la possibilità di proroghe in relazione agli effetti registrati sul piano occupazionale;
c) applicazione della disciplina come strumento di emersione dal lavoro sommerso e di contrasto al lavoro irregolare e non dichiarato, nonché come sostegno alla crescita dimensionale delle imprese minori, non computandosi nel numero dei dipendenti occupati le unità lavorative assunte per il primo biennio;
d) applicazione della disciplina come strumento di stabilizzazione dei rapporti di lavoro sulla base di trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato. Al fine di incrementare l'occupazione, in particolar modo giovanile, nelle regioni del Mezzogiorno, la disciplina di cui alla presente lettera d) sarà limitata ai datori di lavoro privati ed agli enti pubblici economici operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;
e) previsione che decorsi ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente articolo il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali procederà ad una prima verifica, con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, degli effetti sul mercato del lavoro e sui livelli di occupazione nel frattempo determinatisi. Analoga verifica sarà effettuata alla scadenza del trentaseiesimo mese, al fine di consentire al Governo di riferirne al Parlamento allo scopo di valutare l'opportunità della proroga di cui alla lettera b).

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