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Olympe de Gouge : Dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina.

Dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina.
Da decretare nelle ultime sedute dell'Assemblea nazionale nella prossima legislatura

di Olympe de Gouge

Parigi, settembre 1791

 

Preambolo

Uomo, sai essere giusto? È una donna che te lo domanda: non vorrai toglierle questo diritto. Dimmi, chi ti ha dato il sovrano potere di opprimere il mio sesso? La tua forza? Le tue capacità? Osserva il creatore nella sua saggezza; percorri la natura in tutta la sua grandezza cui tu sembri volerti avvicinare, dammi, se puoi, un esempio di questo impero tirannico. Risali agli animali, consulta gli elementi, studia i vegetali, dà infine un'occhiata a tutte le modificazioni della materia organizzata e arrenditi all'evidenza quando te ne offro i mezzi; cerca, scava e distingui se puoi, i sessi nell'amministrazione della natura. Ovunque tu li troverai confusi e cooperanti nell'insieme armonioso di questo capolavoro immortale.

Soltanto l'uomo ha fatto di questa eccezione un principio.

Bizzarro, cieco, gonfio di scienza e degenerato, in questo secolo di lumi e di sagacia, nell'ignoranza più crassa, vuole comandare su un sesso che ha tutte le facoltà intellettuali; pretende di godere della rivoluzione e di reclamare i suoi diritti all'eguaglianza, per non dire altro.

Le madri, le figlie, le sorelle, rappresentanti della nazione, domandano di costituirsi in assemblea nazionale. Considerando che l'ignoranza, l'oblio o il disprezzo dei diritti della donna sono le sole cause delle sventure pubbliche e della corruzione dei governi, esse si sono risolte a esporre in una solenne dichiarazione i diritti naturali inalienabili e sacri della donna, affinché questa dichiarazione, costantemente presente a tutti i membri del corpo sociale, ricordi incessantemente i loro diritti e i loro doveri, affinché gli atti del potere delle donne e quelli del potere degli uomini, potendo in ogni istante essere confrontati con il fine di ogni istituzione politica, ne siano più rispettati, affinché i reclami delle cittadine fondati ormai su principi semplici e incontestabili, siano sempre rivolti al mantenimento della costituzione, dei buoni costumi e alla felicità di tutti. Di conseguenza, il senso superiore in bellezza e in coraggio, nelle sofferenze materne riconosce e dichiara in presenza e con gli auspici dell'Essere supremo,

i DIRITTI SEGUENTI DELLA DONNA E DELLA CITTADINA:

Articolo I

La Donna nasce libera e ha gli stessi diritti dell'uomo. Le distinzioni sociali non possono essere fondate che sull'interesse comune.

Articolo II

Lo scopo di ogni associazione politica è la conservazione dei diritti naturali e imprescrittibili della Donna e dell'Uomo: questi diritti sono la libertà, la proprietà, la sicurezza e soprattutto la resistenza alla oppressione.

Articolo III

Il principio di ogni sovranità risiede essenzialmente nella Nazione, che è l'unione della Donna e dell'Uomo: nessun organo, nessun individuo può esercitare autorità che non provenga espressamente da loro.

Articolo IV

La libertà e la giustizia consistono nel restituire tutto ciò che appartiene ad altri; così l'unico limite all'esercizio dei diritti naturali della donna, la perpetua tirannia dell'uomo cioè, va riformato dalle leggi della natura e della ragione.

Articolo V

Le leggi della natura e della ragione proibiscono tutte le azioni nocive alla società: tutto ciò che non è proibito dalle leggi sagge e divine, non può essere impedito e nessuno può essere costretto a fare ciò che esse non ordinano.

Articolo VI

La legge deve essere l'espressione della volontà generale; tutte le Cittadine e i Cittadini devono concorrere personalmente o con i loro rappresentanti alla sua formazione; essa deve essere uguale per tutti. Tutte le cittadine e tutti i cittadini essendo uguali ai suoi occhi, devono essere ugualmente ammessi a tutte le dignità, posti e impieghi pubblici, secondo le loro capacità e senza altra distinzione che quella delle loro virtù e dei loro talenti.

Articolo VII

Non ne è esclusa nessuna donna; essa è accusata, arrestata e detenuta nei casi stabiliti dalla Legge. Le donne obbediscono come gli uomini a questa Legge rigorosa.

Articolo VIII

La Legge deve stabilire solo pene strettamente e evidentemente necessarie e nessuno può essere punito se non in virtù di una Legge stabilita e promulgata anteriormente al delitto e legalmente applicata alle donne.

Articolo IX

Su ogni donna dichiarata colpevole la Legge esercita tutto il rigore.

Articolo X

Nessuno deve essere molestato per le sue opinioni anche di principio, la donna ha il diritto di salire sul patibolo, essa deve avere pure quello di salire sul podio sempre che le sue manifestazioni non turbino l'ordine pubblico stabilito dalla Legge.

Articolo XI

La libera comunicazione dei pensieri e delle opinioni è uno dei diritti più preziosi della donna poiché questa libertà assicura la legittimità dei padri verso i figli. Ogni cittadina può dunque dire liberamente, io sono la madre di un figlio vostro, senza che un pregiudizio barbaro la forzi a nascondere la verità; salvo a rispondere dell'abuso di questa libertà nei casi stabiliti dalla Legge.

Articolo XII

È necessario garantire maggiormente i diritti della donna e della cittadina; questa garanzia deve essere istituita a vantaggio di tutti e non solo di quelle cui è affidata.

Articolo XIII

Per il mantenimento della forza pubblica e per le spese di amministrazione, i contributi della donna e dell'uomo sono uguali; essa partecipa a tutti i lavori ingrati, a tutte le fatiche, deve quindi partecipare anche alla distribuzione dei posti, degli impieghi, delle cariche, delle dignità e dell'industria.

Articolo XIV

Le Cittadine e i Cittadini hanno il diritto di constatare da sé o tramite i loro rappresentanti, la necessità del contributo pubblico. Le Cittadine possono aderirvi soltanto con l'ammissione di un'eguale divisione, non solo nella fortuna, ma anche nell'amministrazione pubblica e determinare la quantità, l'imponibile, la riscossione e la durata dell'imposta.

Articolo XV

La massa delle donne coalizzata con gli uomini per la tassazione ha il diritto di chiedere conto della sua amministrazione a ogni agente pubblico.

Articolo XVI

Ogni società in cui la garanzia dei diritti non è assicurata, né la separazione dei poteri determinata, non ha costituzione; la costituzione è nulla se la maggioranza degli individui che compongono la Nazione non ha cooperato alla sua redazione.

Articolo XVII

Le proprietà sono di tutti i sessi riuniti o separati; esse hanno per ciascuno un diritto inviolabile e sacro; nessuno può esserne privato come vero patrimonio della natura, se non quando la necessità pubblica legalmente constatata, lo esiga in modo evidente e a condizione di una giusta e preliminare indennità.

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