Le religioni nella sfera pubblica in società con un debole pluralismo religioso
Senza pluralismo (come fatto sociale e come pluralità di religioni, non solo come formale dichiarazione del diritto) una democrazia costituzionale può generare decisioni che non sono più liberali e tolleranti di quelle generate in società non democratiche.
L’affermazione delle teorie democratiche post secolari ha favorito la riabilitazione delle religioni nella sfera pubblica, riconoscendo loro anche una funzione di consolidamento dei valori etici che le società democratiche occidentali non sembrano in grado di coltivare da sole. Questa connotazione positiva del ruolo pubblico della religione è valida però a condizione che la società in cui essa opera goda di un effettivo pluralismo religioso. Cosa accade, invece, nel caso di società, come quella italiana, nelle quali vi è un debole pluralismo religioso?
Ci
si limiterà in questa sede a sollevare un problema, a richiamare l’attenzione
sul contesto (storico e politico) come fattore essenziale nel valutare la
democrazia post secolare. La teoria democratica ha recentemente, grazie
principalmente a Jürgen Habermas, fatto passi importanti verso la
riabilitazione delle religioni nella sfera pubblica, oltrepassando definitivamente
i limiti imposti dalla concezione liberale classica ma correggendo anche il
pensiero democratico classico, che dava comunque preminenza all’identità
pubblica su quella privata. Le religioni, secondo la revisione habermasiana
delle teorie politiche classiche, non solo possono prendere parte al dialogo
pubblico, ma è positivo e auspicabile che lo facciano. Una posizione, questa,
che rappresenta un superamento assai evidente dello Stato liberale classico, ma
non è neppure completamente conforme a quello costituzionale democratico.
Mentre, infatti, nel caso dello Stato liberale classico, la privatizzazione
della religione faceva della sfera pubblica il luogo esclusivo del sovrano
civile, nelle democrazie costituzionali ai cittadini religiosi era riconosciuta
la libertà di partecipare, benché sempre cercando di tradurre gli argomenti
sviluppati dall’interno della loro appartenenza religiosa in argomenti
pubblici, ovvero fatti in accordo con i diritti civili fondamentali.[1] In sostanza, la società liberale classica
picchettava i confini tra sfera religiosa e sfera pubblica, quella democratica
consentiva il trapassamento ma soltanto ai cittadini ordinari (pur cercando di
infondere loro il dovere civile di buona cittadinanza): per i giudici, i
rappresentanti e i funzionari dello Stato valevano sempre le regole del rigido
picchettamento.
L’idea guida della democrazia post secolare è che anche questo picchettamento
sia in qualche modo obsoleto se correlato a quell’esorbitante “obbligo morale”
richiesto ai cittadini ordinari (anche perché si tratta di un obbligo che grava
fatalmente più su chi è religioso che su chi non lo è e quindi violerebbe la
regola della reciprocità). Infatti, questo l’argomento habermasiano, nelle
società democratiche occidentali le religioni hanno non soltanto accettato le
regole del gioco democratico e le costituzioni, ma svolgono anche una funzione
di consolidamento dei valori etici dei quali queste società hanno bisogno e
che, sembra, non siano da sole capaci di coltivare. In sostanza, le religioni
servono alla democrazia perché svolgono il lavoro etico, e la democrazia serve
alle religioni perché dà loro libertà di operare nel pubblico.
A questa visione può però essere mossa una critica molto semplice: essa
funziona a condizione che la società in questione goda di un effettivo
pluralismo religioso – pluralismo non solo enunciato nella Costituzione e nelle
norme, ma anche effettivo nella società. Diversamente, la presenza della
religione nella sfera pubblica può essere un problema per la conservazione
della eguale libertà. Ciò non significa che in società come quella italiana,
nelle quali non c’è effettivo pluralismo religioso, non si debba consentire
alla religione di svolgere il suo lavoro pubblico di critica o suggerimento, di
partecipare cioè alla costruzione dell’opinione pubblica. Significa, molto più
umilmente, che si dovrebbe essere coscienti dei problemi che ci stanno di
fronte, problemi che la società democratica rende più, non meno gravi proprio
per la sua disposizione ad essere aperta e accogliente. Per paesi
mono-religiosi come il nostro (lo definiamo mono-religioso anche se vi sono al
suo interno altre presenze religiose oltre a quella cattolica; si tratta, però,
di un pluralismo non equipollente) la questione della eguale libertà – cioè di
leggi che rispettino tutti indistintamente ed egualmente – è un problema forse
più gravoso che in società nelle quali il pluralismo religioso è un fatto non
solo giuridico ma anche etico e sociale. La teoria democratica post secolare è
completamente muta di fronte a questo problema perché di fatto procede alla
generalizzazione di esperienze che sono proprie di società protestanti e
pluraliste.
Partiamo da un caso concreto. Lo scorso anno, nel corso del dibattito sui temi
relativi alla regolamentazione del diritto di procreazione, il presidente della
Camera Gianfranco Fini ricordò ai deputati e ai cittadini che «Il Parlamento
deve fare leggi non orientate da precetti di tipo religioso». Immediata fu la
risposta di monsignor Elio Sgreccia, presidente emerito della Pontificia
accademia della vita: «Non si tratta di precetti religiosi ma di argomenti
basati sulla ragione e il diritto: il fatto che vengano portanti avanti dal
clero o da organismi cattolici non deve consentire a nessuno di considerarli
come prodotto di una razionalità minore». Come questo scambio di opinioni
dimostra, il Parlamento italiano e la
Chiesa cattolica romana sono impegnati in un confronto
politico che alla base è radicale perché pertiene alla sovranità.
Contrariamente alle antiche polemiche tra Stato e Chiesa, nella democrazia
costituzionale il conflitto sul controllo dell’autorità civile è condotto con
stile deliberativo, attraverso cioè il metodo del ragionamento e il linguaggio
dei diritti. Questa nuova forma di confronto ha aperto la sfera pubblica alla
presenza dei cittadini religiosi in un modo che è nuovo e che apre nuove sfide
alla laicità – dove per laicità è da intendersi una concezione della giustizia
(della legge) che si auto-limita di fronte a concezioni filosofiche o religiose
per essere egualmente rispettosa di tutte le concezioni delle quali i cittadini
possono essere portatori.
Vediamo quindi di comprendere la laicità. La laicità è un atteggiamento di
problematicità, non di dogmatismo. Presume la tensione tra sfere di vita –
quella religiosa e quella politica, per esempio; anzi, costruisce l’ambiente
pubblico all’interno del quale quella tensione può essere articolata e
provvisoriamente risolta (provvisoriamente, perché la provvisorietà è la
condizione temporale delle decisioni democratiche). Laicità significa,
pertanto, la liberazione dello Stato o della legge civile dall’abbraccio con la
legge religiosa e le Chiese. Dal divorzio tra sovranità sulle anime e sovranità
sui corpi è disceso sia il potere limitato dello Stato, sia la separazione tra
ciò che è giusto (legge) e ciò che è buono (precetti della fede o di una
dottrina). In sostanza, questo divorzio ha comportato in primo luogo la
rinuncia dello Stato a esprimere le proprie preferenze per una religione o
contro un’altra o molte altre; e la rinuncia delle Chiese costituite a ogni
prerogativa sul controllo della legge civile.
La separazione della legge civile da quella religiosa (in Europa si trattò
essenzialmente di separazione tra legge civile e legge canonica) fu un processo
tormentato che raggiunse il suo culmine con il riconoscimento da parte delle
costituzioni degli Stati che la fondazione di legittimità della legge civile è
immanente (il consenso di cittadini liberi ed eguali) e non trascendente (la
volontà divina).
Il Diciottesimo secolo e le Rivoluzioni americana e francese rappresentano il
punto di arrivo di questo processo di liberalizzazione che era cominciato dopo la Riforma protestante, cioè
con la fine della Europae Concordia Christiana. Cerchiamo di
comprendere questo punto attraverso alcuni riferimenti storici.
In un articolo molto importante pubblicato nel 1966 sulla storia dell’idea di
“libertà di coscienza”, Joseph Lecler mostrò che questa libertà, intesa come
libertà della singola persona e non come libertà del cristiano, avanzò insieme
al riconoscimento del pluralismo religioso.[2] Detto in breve, la formula cuius
regio, eius religio fu il risultato (benché non la formulazione esplicita)
della Pace di Augusta del 1555 e fece la sua comparsa nell’Europa protestante
prima che in quella cattolica. Il risultato pratico di quella formula era
duplice: la fine dell’unità religiosa e di quella imperiale e l’inizio del
pluralismo degli Stati sovrani. Il suo significato fu che un monarca che
esprimeva la sua preferenza religiosa non poteva essere indotto a cambiare idea
da un altro sovrano. Circa i sudditi – benché in teoria la formula non dicesse
nulla contro la loro libertà di coscienza – la loro libertà di fatto cessava se
la loro fede non coincideva con quella dei loro sovrani. La rottura della
Concordia a livello imperiale non si tradusse nella fine della Concordia ma nel
suo trasferimento nel principio dell’eguale sovranità e nell’identificazione
del sovrano con il monarca e poi di questo con il territorio e i sudditi a lui
soggetti (la Concordia
come unità trasmigrò dall’impero allo Stato). L’esito immediato fu la monarchia
assoluta; quello futuro sarebbe stato lo Stato costituzionale.
Questo processo di ricollocazione della Concordia implicò in primo luogo che la
libertà di coscienza fosse goduta prima dai sovrani e che la sua affermazione
cominciasse come affermazione della sovranità dello Stato; e in secondo luogo
che la libertà di coscienza divenisse un principio di libertà individuale, e
quindi anche di libertà religiosa, quando i soggetti rivendicarono la loro
libertà non soltanto contro una Chiesa o contro il papa, ma anche contro il
loro sovrano, per avere cioè la libertà di credere nel loro Dio. In questo
senso è corretto legare la storia della libertà di religione e della
secolarizzazione della norma civile alla storia della democratizzazione e della
trasformazione costituzionale degli Stati moderni europei.[3]
Circa il carattere dello Stato moderno come stato laico, ciò che Max Weber
chiamò privatizzazione della religione non implicava semplicisticamente che la
religione fosse confinata nel cuore del credente senza poter avere visibilità
sociale o esterna, o che la libertà di religione e di coscienza imponesse la
segretezza della fede e la sua invisibilità. C’è da dubitare che questo possa
essere possibile perché la religione si compone non solo di precetti per il
credente o di dogmi di fede, ma anche di pratiche e riti.[4] Ma secolarizzazione non significa nemmeno
che i codici civili e quelli religiosi cessino di interagire nel momento in cui
i primi diventano autonomi dai secondi (secondo Harold Berman secolarizzazione
significa che la loro relazione, dall’essere una relazione di subordinazione, è
diventata una relazione di “separazione” e “competizione” e in questo senso di
“interazione”).[5]
Secolarizzazione ha significato quindi che i contenuti e i principi religiosi
sono stati espulsi dagli apparati degli Stati, e in particolare dai codici
civile e criminale (per fare un esempio, dopo la Rivoluzione francese,
in molti paesi europei l’istituzione del matrimonio cominciò ad essere
codificata dall’autorità civile per essere quindi sottratta alla
regolamentazione religiosa). Silvio Ferrari ha citato le parole usate da Pierre
Lafitte nel 1893 per spiegare il senso della secolarizzazione: «Dio ha cessato
di essere una questione di pertinenza della legge ed è solo una questione di
legge privata» ovvero è una questione di morale individuale e di personale
credenza, non di sovranità o di obblighi giuridici.[6]
Il significato e le implicazioni della separazione fra la legge civile e quella
religiosa furono ben colti nel 1938 da R. G. Renard, un domenicano e professore
di diritto all’Università di Nancy: «I codici civili francese, italiano,
spagnolo e perfino giapponese, benché diversi tra loro, camminano nella stessa
direzione, che è molto diversa da quella presa dalla legge canonica. Infatti,
mentre la legge civile disciplina la società secondo una prospettiva e
all’interno di un orizzonte che è temporalmente limitato, la legge canonica
tratta la società mondana come la casa della società spirituale, il cui destino
è l’eternità. La comparazione [tra legge civile e legge religiosa] è possibile
a condizione che comprendiamo questa differenza». Renard aveva ragione nel
pensare che la divisione andava diritto al fondamento della legittimità: in un
caso, il fondamento era all’interno dell’umanità stessa e la sua temporalità
era finita, limitata; nell’altro caso, il fondamento è Dio, che è all’esterno
della temporalità e della storia umana. Questa differenza acquista effettiva
espressione con la democratizzazione degli Stati e cioè con l’erosione di tutte
le forme di trascendenza rispetto alla coscienza e al giudizio umano (come per
esempio i residui del passato medievale, la nobiltà o l’onore).[7] Le procedure democratiche presumono una
mutabilità permanente delle legge perché presuppongono la fallibilità umana e
la consapevolezza che le decisioni siano sempre emendabili. L’ordine politico
democratico non può tollerare alcun fondamento ultimo che sia situato fuori di
sé, benché questo non significhi affatto che i cittadini religiosi non possano
esprimere pubblicamente la tensione tra la loro identità pubblica e la loro
identità privata. Questo aiuta a comprendere il carattere secolare come quello
immanentemente in fieri della politica democratica.
Dunque, il processo che ha portato alla separazione dell’autorità secolare da
quella religiosa ha dato vita a una società nella quale la religione non è
stata affatto confinata alla sfera intima o privata della persona, come alcuni
sociologici hanno suggerito molto semplicisticamente (contribuendo a creare una
confusione tra carattere secolare della legge civile e ideologia del
secolarismo).[8] Al contrario, questo processo ha portato
a una società nella quale, per restare al caso del menzionato domenicano
Renard, a un giudice è imposto di far tacere la propria fede religiosa quando
deve pronunciare un giudizio in tribunale. Al giudice non deve essere concesso
che la tensione tra il foro interno e il foro externo si
risolva in una vittoria del primo sul secondo. Ma nello stesso tempo, la
società democratica è una società nella quale la tensione tra questi due
dominii non è mai repressa e, soprattutto, mai definitivamente risolta. Il
problema è dove metterla in vista, dove esprimerla: certo non nelle
istituzioni, come ha ricordato il nostro presidente della Camera. La dialettica
tra civile e religioso è quindi permanente. Questo è il senso dell’età del
secolarismo. La sua permanenza – non la sua repressione né la sua
privatizzazione – è ciò che rende secolare il carattere democratico della
nostra società.
In sostanza, il fatto che la religione non abbia direttamente un ruolo politico
non significa che essa non abbia un ruolo pubblico, o che non influenzi
indirettamente il processo di formazione delle opinioni. Come ha scritto
Charles Taylor (ma Karl Marx era giunto alla stessa conclusione già nel 1843),
l’età secolare ha fatto posto alla religione anziché eliminarla, perché
disimpegnando la religione dalla politica e dallo Stato ha aperto nuove
condizioni per la fede e fatto della religione una permanente condizione di
ricerca della perfezione spirituale e del significato della vita, di
trascendimento della vita quotidiana, con effetti a un tempo liberatori e
critici. Se non che è importante per una prospettiva laica non ripetere
l’errore delle conclusioni che trae Taylor, ovvero che la liberazione della
politica dalla religione ha avuto la non premeditata conseguenza di rendere la
ragione e l’autonomia (i prodotti più importanti dell’età secolare) anche
strumenti al servizio della fede. Poiché, se questo fosse il caso, allora la
società democratica si chiuderebbe alla eguale libertà, diventando l’espressione
della libertà di alcuni e servendo fini che sono trascendenti, situati cioè
oltre il consenso politico. Che la società aperta abbia l’effetto di
glorificare invece di avvilire la fede religiosa è un fatto da preservare e lo
si preserva solo tendendo la sfera della legge civile autonoma da quella della
legge religiosa.[9]
Le conclusioni da trarre da quanto illustrato sono due: storicamente, la
formazione della sfera civile ha avuto luogo con la distinzione o
differenziazione tra codice civile e codice religioso; in aggiunta, in una
società democratica, l’azione di legislazione non è un lavoro fatto in
isolamento dalla società, perché ai rappresentanti eletti è richiesto sì di
legiferare nel nome della nazione intera, mantenendo però il contatto con i
loro elettori. Nella democrazia rappresentativa la politica è il frutto di una
relazione ininterrotta tra quanto è all’interno e quanto è all’esterno delle
istituzioni. I movimenti e le associazioni della società civile, i gruppi
politici, i media, i partiti sono voci attive nel processo di formazione
dell’opinione e della decisione, benché solo in forma indiretta. In
conclusione, nella società democratica, la secolarizzazione della sfera
pubblica non comporta che questa escluda i discorsi religiosi. Ma proprio per
questo la società democratica va percepita non tanto come la conclusione di un
processo ma come l’inizio di nuove sfide o problemi.
Si comprende allora perché le teorie democratiche cosiddette post secolari –
quelle che vedono nella presenza delle religioni nella sfera pubblica un fatto
positivo – siano in qualche modo inadeguate e troppo semplicistiche, poiché
proprio questa presenza della religione, come di altre ideologie, nella
dimensione del pubblico dovrebbe portare a riflettere su quali nuove strategie
siano da approntare per difendere la regola aurea della eguale libertà. Partire
da una sfera pubblica aperta ai discorsi religiosi, dunque, ma per essere
consapevoli che ciò può avere un impatto diretto sulla libertà individuale di
religione e sulla pace sociale, soprattutto in società nelle quali predomina
una sola religione. Ecco perché la revisione post secolare della teoria
democratica non dovrebbe essere intesa come un principio universale. Si tratta
cioè di fare uno sforzo pragmatico e correre su e giù dalla norma al fatto
concreto; in una società dove è presente una forte maggioranza religiosa, dove
il pluralismo non è fatto di fedi equipollenti per estensione e forza di
rappresentatività, quello che in società pluraliste può essere un fattore di
estensione di libertà qui può essere un fattore di decurtazione della libertà.
Il pluralismo delle religioni è quindi una condizione essenziale nel discorso
sul ruolo delle religioni nella sfera pubblica. Senza pluralismo (come fatto
sociale e come pluralità di religioni, non solo come formale dichiarazione del
diritto) una democrazia costituzionale può generare decisioni che non sono più
liberali e tolleranti di quelle generate in società non democratiche.
L’osservazione del presidente della Camera con la quale si è aperta questa
riflessione ha perciò un senso per nulla ideologico. Poiché l’Italia è una
paese a larghissima maggioranza cattolica è presumibile che la libera presenza
religiosa nella sfera pubblica, non essendo condivisa con altre fedi, produca
un potere di ascolto da parte delle istituzioni che è formidabile e senza
freni. Questa empirica condizione di maggioranza può rendere il lavoro di
separazione di cui parlava il domenicano Reinard molto difficile, se non
impervio. Il caso italiano è esemplificativo della debolezza del post
secolarismo come ricetta dedotta da un ideale di democrazia deliberativa
costruito su società che vivono di pluralismo religioso.
[1]John Rawls ha sviluppato questa concezione nel saggio intitolato Public Reason Revisited, indicando i limiti e gli “obblighi morali” (moral duty of civility) della traduzione.
[2] J. Lecler, Liberté de Conscience. Origines et sens divers de l’expression, in “Recherches de Science Religieuse”, 54/1966, pp.370-406. Si veda anche R. Forst, Pierre Bayle’s Reflexive Theory of Toleration, in M. S. Williams, J. Waldron (a cura di), Toleration and Its Limits. Nomos XLVIII, New York University Press, New York e Londra 2008, pp. 78-113.
[3] J. Lecler, Histoire de la tolérance au siècle de la Réforme, Éditions Aubier-Montaigne, Parigi 1955. Si veda anche M. Turchetti, Religious Concord and Political Tolerance in Sixteenth- and Seventeenth- Century France, in “The Sixteenth Century Journal”, 1/1991, pp. 15-25.
[4] Sulla tesi della privatizzazione della religione come carattere saliente della modernità si veda J. Casanova, Rethinking Secularization. A Global Comparative Perspective, in “The Hedgehog Review”, 1-2/2006.
[5] H. J. Berman, Diritto e rivoluzione. Le origini della tradizione giuridica occidentale, Il Mulino, Bologna 1998, p. 107.
[6] S. Ferrari, Lo spirito dei diritti religiosi. Ebraismo, cristianesimo e Islam a confronto, Il Mulino, Bologna 2002, p. 46.
[7] Ferrari, op. cit., pp. 46-47.
[8] Per una reinterpretazione critica del secolarismo si veda J. Casanova, Public Religions in the Modern World, University of Chicago Press, Chicago 1994; per una analisi del significato del termine “secolare” come differente e in qualche modo anche in tensione con “secolarismo” come ideologia e “secolarizzazione” come progetto politico si veda anche J. Keane, Secularism?, in D. Marquand, R. L. Nettler (a cura di), Religion and Democracy, Blackwell, Oxford 2000, pp. 5-7.
[9] C. Taylor, A Secular Age, Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, Mass. 2007, pp. 1-21.
http://www.italianieuropei.it 30 Giugno 2010

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