La borsa vuota delle piccole imprese
Le piccole imprese sono soggette a una disciplina identica a quella applicabile alle Blue Chip.
È stato da poco presentato dal ministro dell’Economia francese Christine Lagarde un prezioso rapporto, redatto da Fabrice Demarigny, ex segretario generale del Cesr, destinato a sostenere la richiesta del governo francese alla Commissione Europea di predisporre un nuovo quadro normativo volto a rianimare la quotazione di imprese di piccole e medie dimensioni sui mercati regolamentati (ed evitare la loro fuga dai mercati).
VENTI RACCOMANDAZIONI CONTRO IL DELISTING
La Francia
è, peraltro, all’avanguardia in questo campo, avendo già dato vita a una disclosure
semplificata e a una governance più snella per le cosiddette Vamp,
ossia gli emittenti di valeurs moyennes et petites, e preme
da tempo per introdurre specifiche esenzioni a livello comunitario sempre in
tema di governance. (1)
Il rapporto, che ha già raccolto il sostegno del commissario al Mercato interno
Michel Barnier eil giudizio favorevole del presidente del Cesr Eddy Wymeersch,
formula ben venti raccomandazioni basate su alcuni principi chiave:
(a) creazione di una definizione di Pmi quotata; (b) rilassamento delle norme
in tema di raccolta di capitali (prospetto semplificato) e di disclosure;
(c) regime agevolato per la presentazione delle situazioni contabili; (d)
applicazione Ifrs semplificati; (e) incremento dei flussi di risparmio verso le
Pmi; (f) creazione di un piattaforma paneuropea per accrescerne la liquidità
(con le borse nazionali come punto di ingresso per l’ammissione alle
negoziazioni su base domestica ed europea).
Come messo in luce da un studio
della Commissione europea, volto a misurare l'impatto sulle Ipo delle direttive
in tema di mercati finanziari, il problema è attuale (e grave) in quanto, negli
ultimi anni, nell’Unione Europea si è assistito a una costante
diminuzione di nuove quotazioni e a un altrettanto costante aumento
dei delisting. (2)
Un fenomeno, questo, che colpisce anche il nostro paese se solo si considera
che negli ultimi quindici anni il numero di società quotate è rimasto pressoché
invariato: poco meno di 300 unità contro le 700 tedesche, le mille francesi e
le 3mila inglesi.
La principale ragione della fuga, accanto alla situazione congiunturale
certamente non favorevole, è stata individuata negli alti costi
legati all’entrata e alla permanenza su di un mercato regolamentato, che sono
oramai largamente percepiti, in primis dalle stesse Pmi, come superiori (e
dissuasivi) rispetto ai relativi benefici e, quindi, non giustificabili.
UN NUOVO REGIME PER LE SMILE
La tendenza è stata, purtroppo, ancor più marcata per le Small
and Medium-sized Issuers Listed in Europe (Smile). (3)
Ciò rappresenta un fattore estremamente negativo per l’economia nel suo
complesso, considerato che per tali imprese il mercato dei capitali,
soprattutto nel corso di una crisi finanziaria, rimane forse l’unica valida
alternativa per accedere a forme di finanziamento a lungo termine. Oltretutto,
nel momento in cui le aziende di grandi dimensioni tagliano gli investimenti in
ricerca e sviluppo, è vitale per l’innovazione che le Pmi
abbiano la possibilità di finanziarsi sul mercato dei capitali. E ricordiamo
che le piccole e medie imprese rappresentano il 99,8 per centodei 20 milioni di
imprese non finanziarie dell’Unione Europea, impiegano il 67,4 per cento della
forza lavoro e, secondo dati della Bce, solo l’1 per cento ha fatto appello al
pubblico risparmio. In Italia, peraltro, le Pmi sono oltre 4 milioni pari al
99,9 per cento del totale e occupano circa l’80 per cento degli addetti.
Le Smile necessitano di un regime normativo proporzionato alle
loro dimensioni, che comporti l’applicazione di oneri (e costi) minori. Oggi,
sono soggette a una disciplina identica a quella applicabile alle Blue Chip
e pertanto eccessivamente dispendiosa, e ciò sebbene, diversamente dalle Blue
Chip, le Smile non siano portatrici di alcun rischio sistemico.
Inoltre, occorre tenere conto del fatto che le Smile sono state penalizzate
dall’attuazione della direttiva Mifid, la quale ha portato a
una concentrazione degli scambi e della liquidità sui titoli delle Blue
Chip e sui relativi indici. Dagli ultimi dati disponibili, risulta che il
93 per cento delle società quotate, costituito da emittenti a capitalizzazione
ridotta, beneficia solo del 7 per cento della liquidità, il che - sottolinea il
rapporto Demarigny - ha accentuato il rischio che si possa verificare, nel
medio termine, una desertificazione dei mercati, che
potrebbero ritrovarsi a essere composti unicamente da Blue Chip.
Per invertire la tendenza negativa, occorre (a breve) un intervento riformatore
volto a favorire la raccolta di capitali da parte delle Pmi e ciò soprattutto
sui mercati regolamentati, che a differenza di quelli non regolamentati (i
quali svolgono comunque una funzione più che meritevole quando ben organizzati e
gestiti), offrono ancora maggiori garanzie quanto a tutela degli investitori e
liquidità. Sotto quest’aspetto, il 2010 può rappresentare un anno
cruciale per innovare tale settore, in quanto è in programma la
revisione della direttiva Prospetto, della direttiva Transparency,
della direttiva sugli abusi di mercato e della Mifid.
Merita un accenno la situazione degli Stati Uniti, ove il
processo di semplificazione è partito da lungo tempo, nel 1992, e dove per
ragioni analoghe alle small and mid caps è stato concesso un regime
agevolato in tema di filing e di informazione continua. Nel 2007 è
intervenuta un’ulteriore deregulation (Smaller Reporting Company
Regulatory Relief and Simplification), la quale, come messo in evidenza da
un recente ricerca
empirica rispetto al primo periodo di applicazione, ha avuto il pregio di
sortire degli effetti netti più che positivi per gli emittenti interessati. È
stato rilevato, tra l’altro, che le imprese di minori dimensioni preferiscono
adottare un regime informativo attenuato - il che fa ritenere che la riduzione
dei costi di produzione delle informazioni rappresenti un elemento di rilievo -
e che il livello di indebitamento è (positivamente) correlato all’adozione di
una disclosure semplificata: le imprese maggiormente indebitate con il
sistema bancario tendono a diffondore minori informazioni al mercato in quanto
i creditori hanno comunque accesso alle informazioni di cui necessitano.
La speranza è che le raccomandazioni indicate nel rapporto Demarigny siano
senza indugio prese in considerazione dalla Commissione europea e,
successivamente, da parte del Parlamento europeo e del Consiglio e che venga
creato in tempi brevi un ambiente di quotazione funzionale
alle piccole e medie imprese. Come messo in luce dallo stesso Demarigny, la
protezione degli investitori non viene in alcun modo scalfita dalle numerose
raccomandazioni formulate nel rapporto, che sono anzi modellate avendo proprio
a mente la tutela del mercato. Si pensi alla richiesta di avere prospetti più
chiari, precisi e coincisi, in modo da agevolare le scelte di investimento o di
istituire gestori professionali dedicati a tale segmento, che possano favorire
e filtrare l’incontro tra domanda (risparmiatori) e offerta (Smile). Occorre
anche considerare, in ogni caso, che le Smile interessate dal regime agevolato
rappresentano poco meno del 7 per cento della capitalizzazione
e degli scambi a livello comunitario e perciò non rappresentano né un rischio
di mercato né un rischio sistemico. Peraltro, non si può non notare che il
numero di imprese di piccole e medie dimensioni revocate dal listino dal 2001 a oggi nel nostro paese
perché versano in situazioni di crisi finanziaria o patrimoniale non sembra
destare eccessive preoccupazioni: si tratta di solo diciassette società, con un
picco negli anni 2004 e 2005
in cui sono state revocate complessivamente dieci
società.
(1) Esenzione dall’obbligo di istituzione del comitato sulla
revisione di cui alla direttiva n. 2006/43/Ce e di diffondere le informazioni
su governo societario e assetti proprietari di cui alla direttiva n.
2006/46/Ce.
(2) Si tratta della direttiva Market Abuse (2004),
del regolamento Ifrs (2005), della direttiva Prospetto (2005), della direttiva Transparency
(2007) e della Mifid (Markets in Financial Instruments Directive)
(2007).
(3) Sono considerate “Smile” le imprese che abbiano raccolto
meno di 75 milioni sul mercato o la cui capitalizzazione sia inferiore al 35
per cento della capitalizzazione media.
http://www.lavoce.info 11.06.2010

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