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ART. 9

PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dal Consiglio di amministrazione tra i suoi componenti, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Presidente ha la direzione della Fondazione e cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio. A lui spetta la rappresentanza legale della Fondazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, con facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare avvocati e procuratori alle liti.
In caso di urgenza, il Presidente può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione, salvo la ratifica da parte di questo nella sua prima riunione successiva
Il Consiglio di amministrazione può comunque delegare in via continuativa al Presidente o ad altri suoi membri, in tutto od in parte, i propri poteri.
In caso di assenza o impedimento per qualsiasi causa del Presidente, le sue funzioni saranno esercitate da altro membro del Consiglio appositamente designato dal Consiglio stesso.

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