ART. 9
PRESIDENTE
Il Presidente è eletto dal Consiglio di amministrazione tra i suoi componenti, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
Il Presidente ha la direzione della Fondazione e cura l'esecuzione
delle deliberazioni del Consiglio. A lui spetta la rappresentanza
legale della Fondazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, con
facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare avvocati e
procuratori alle liti.
In caso di urgenza, il Presidente può adottare i provvedimenti di
competenza del Consiglio di amministrazione, salvo la ratifica da parte
di questo nella sua prima riunione successiva
Il Consiglio di amministrazione può comunque delegare in via
continuativa al Presidente o ad altri suoi membri, in tutto od in
parte, i propri poteri.
In caso di assenza o impedimento per qualsiasi causa del
Presidente, le sue funzioni saranno esercitate da altro membro del
Consiglio appositamente designato dal Consiglio stesso.








