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ART. 8

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - FUNZIONI

Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno, su convocazione del Presidente da farsi mediante lettera raccomandata a. r. spedita almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza o, in caso di urgenza, con telegramma, telex o telefax inviato almeno tre giorni prima.
Il Consiglio adotta le deliberazioni che considera necessarie ed opportune per l'amministrazione ordinaria e straordinaria e per il funzionamento della Fondazione.
In particolare esso delibera:
a) sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo
b) su tutto quanto concerne i rapporti con i terzi ed in particolare sui contratti da stipularsi nell'interesse della Fondazione;
c) sulla elezione del Comitato Scientifico;
d) sulle modifiche del presente statuto;
e) sui programmi delle attività espositive e culturali;
f) sullo scioglimento della Fondazione e sulle modalità
della liquidazione

Il Consiglio, tenuto conto delle possibilità del bilancio, autorizza le iniziative scientifiche e culturali da perseguirsi dalla Fondazione secondo gli indirizzi elaborati dal Comitato Scientifico.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è richiesta la maggioranza dei voti dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede

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