ART. 8
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - FUNZIONI
Il Consiglio di
amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno, su convocazione
del Presidente da farsi mediante lettera raccomandata a. r. spedita
almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza o, in
caso di urgenza, con telegramma, telex o telefax inviato almeno tre
giorni prima.
Il Consiglio adotta le deliberazioni che considera necessarie ed
opportune per l'amministrazione ordinaria e straordinaria e per il
funzionamento della Fondazione.
In particolare esso delibera:
a) sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo
b) su tutto quanto concerne i rapporti con i terzi ed in
particolare sui contratti da stipularsi nell'interesse della
Fondazione;
c) sulla elezione del Comitato Scientifico;
d) sulle modifiche del presente statuto;
e) sui programmi delle attività espositive e culturali;
f) sullo scioglimento della Fondazione e sulle modalità
della liquidazione
Il Consiglio, tenuto conto delle possibilità del bilancio,
autorizza le iniziative scientifiche e culturali da perseguirsi dalla
Fondazione secondo gli indirizzi elaborati dal Comitato Scientifico.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è richiesta la
maggioranza dei voti dei suoi componenti; in caso di parità prevale il
voto di chi presiede








