ART. 7
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - COMPOSIZIONE
Il Consiglio di amministrazione è costituito da un numero di membri variabile da tre a quindici.
Del Consiglio di amministrazione fanno parte a vita i tre Fondatori.
Gli altri Consiglieri durano in carica un triennio e sono
rieleggibili. Alla loro elezione provvedono i Consiglieri vitalizi con
deliberazione presa a maggioranza.
I Consiglieri vitalizi si riservano altresì il diritto,per
l'ipotesi di morte, dimissioni o altra causa di cessazione dalla
carica, di designare ciascuno il proprio successore, come Consigliere,
la cui carica avrà pure durata vitalizia.
Qualora un Consigliere vitalizio cessi dalla propria carica per
qualunque ragione senza aver provveduto alla designazione del proprio
successore vitalizio, vi provvederà, al suo posto, il più anziano dei
Consiglieri vitalizi.








