Strumenti personali
Portale » Chi siamo » Lo Statuto » ART. 4

ART. 4

PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è costituito dalla dotazione iniziale e dagli altri beni conferiti dai Fondatori in sede di costituzione, indicati nell'atto costitutivo, nonché dai beni mobili ed immobili in seguito acquisiti dalla Fondazione a qualsiasi titolo.
La Fondazione non potrà distribuire, anche in modo indiretto,utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre O.N.L.U.S. che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
La Fondazione dovrà:
- impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità e che si ispirino ai medesimi valori di libertà e democrazia e professino ferma opposizione a qualsiasi forma di dittatura e oppressione dell'uomo, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3 comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, diversa destinazione imposta dalla legge;
- redigere il bilancio o rendiconto annuale

Azioni sul documento
« febbraio 2012 »
febbraio
lumamegivesado
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829