ART. 4
PATRIMONIO
Il patrimonio
della Fondazione è costituito dalla dotazione iniziale e dagli altri
beni conferiti dai Fondatori in sede di costituzione, indicati
nell'atto costitutivo, nonché dai beni mobili ed immobili in seguito
acquisiti dalla Fondazione a qualsiasi titolo.
La Fondazione non potrà distribuire, anche in modo
indiretto,utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale
durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la
distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore
di altre O.N.L.U.S. che per legge, statuto o regolamento fanno parte
della medesima ed unitaria struttura.
La Fondazione dovrà:
- impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione
delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo
scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative
di utilità sociale o a fini di pubblica utilità e che si ispirino ai
medesimi valori di libertà e democrazia e professino ferma opposizione
a qualsiasi forma di dittatura e oppressione dell'uomo, sentito
l'organismo di controllo di cui all'articolo 3 comma 190, della Legge
23 dicembre 1996 n. 662, diversa destinazione imposta dalla legge;
- redigere il bilancio o rendiconto annuale








