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ART. 10

COMITATO SCIENTIFICO – COMPOSIZIONE E FUNZIONI

Il Comitato Scientifico ha funzioni consultive ed è composto da un numero di membri variabile da un minimo di tre ad un massimo di quindici.
- Fa parte di diritto del Comitato Scientifico il Presidente del Consiglio di amministrazione, che lo presiede,o, in sua vece, un Consigliere dallo stesso designato.
- I componenti del Comitato Scientifico durano in carica cinque anni, sono rieleggibili e sono scelti fra studiosi che, per la loro attività di ricerca o per le funzioni svolte, risultino in possesso dei requisiti rispondenti alle finalità della Fondazione. La loro carica è gratuita.

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