ART. 10
COMITATO SCIENTIFICO – COMPOSIZIONE E FUNZIONI
Il
Comitato Scientifico ha funzioni consultive ed è composto da un numero
di membri variabile da un minimo di tre ad un massimo di quindici.
- Fa parte di diritto del Comitato Scientifico il Presidente del
Consiglio di amministrazione, che lo presiede,o, in sua vece, un
Consigliere dallo stesso designato.
- I componenti del Comitato Scientifico durano in carica cinque
anni, sono rieleggibili e sono scelti fra studiosi che, per la loro
attività di ricerca o per le funzioni svolte, risultino in possesso dei
requisiti rispondenti alle finalità della Fondazione. La loro carica è
gratuita.








